LA CORTE DEI CONTI 
 
    Ha pronunciato la seguente 
 
                              Ordinanza 
 
    sul ricorso iscritto al n.  16062  del  registro  di  segreteria,
proposto dal sig. Vizzi Rocco (nato  a  Corigliano  d'Otranto  il  26
maggio 1953) - rapp.to e difeso dall'avv. Cosimo Luperto - contro  il
Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore,  nonche'
la  Direzione  Provinciale  del  Tesoro  di  Lecce,  in  persona  del
direttore pro tempore; 
      
    Visto il ricorso in epigrafe; 
    Vista la memoria dell'avv. Cosimo Luperto, depositata in  data  9
febbraio 2009; 
    Udito nella pubblica udienza del 20 febbraio 2009 l'avv.  Antonio
Conte, su delega dell'avv.  Cosimo  Luperto,  in  rappresentanza  del
ricorrente, il quale ha concluso per la declaratoria del  diritto  al
trattamento previdenziale, con decorrenza dalla  data  di  cessazione
dai servizio e relativamente ai mesi di  gennaio,  febbraio  e  marzo
1998 e con la condanna delle amministrazioni resistenti al  pagamento
dei  ratei  dovuti,  maggiorati  degli  interessi  legali   e   della
rivalutazione  monetaria,  previo  accoglimento  della  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 59, comma  4,  della  legge  29
febbraio 1997 n. 449 e dell'art. l del decreto interministeriale  del
30  marzo  1998,  per  violazione  degli  artt.  3,  36  e  38  della
Costituzione. 
    Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa; 
 
                        Considerato in fatto 
 
      
    Con atto di ricorso in data 4 novembre 1998 il sig. Vizzi  Rocco,
gia' dipendente della Polizia di Stato,  espone  quanto  in  appresso
detto. 
    In data 6  giugno  1997  presentava  domanda  di  cessazione  dal
servizio  con  decorrenza  dal  30  dicembre  1997,  avendo  maturato
l'anzianita' prescritta dalla legge per ottenere  il  trattamento  di
quiescenza e in data 25 giugno 1997 e con decreto n. prot. 591  della
Prefetto di Lecce era collocato a riposo a decorrere dal 30  dicembre
1997. 
    Senonche', nel frattempo entrato in vigore  il  d.l.  3  novembre
1997 n. 375, per effetto della sospensione dell'applicazione di  ogni
disposizione di legge di regolamento  e  di  accordi  collettivi  che
prevedevano il diritto  a  trattamenti  pensionistici  di  anzianita'
anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per  la
cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, e  di  quanto
disposto dall'art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(legge finanziaria per l'anno 1998)  il  trattamento  provvisorio  di
pensione era procrastinato al mese di aprile, siccome  risulta  dalla
nota prot. n. 17069 della Direzione Provinciale del Tesoro di  Lecce,
in data 31 luglio 1998. 
    Successivamente, pertanto, il Vizzi e' stato collocato  a  riposo
dal 1° aprile 1998. 
    Sicche',  cessato  dal  servizio  il   30   dicembre   1997,   il
ricorrente e' rimasto privo di alcuna  retribuzione  per  i  mesi  di
gennaio-febbraio-marzo 1998. 
    Gia'  in  fase  amministrativa,   il   Ministero   dell'interno -
Dipartimento centrale della Pubblica Sicurezza -  Direzione  centrale
del personale - Servizio trattamento  di  pensione e  di  previdenza,
ribadiva che, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'art.  1  del
decreto interministeriale del 30 marzo 1998, il personale cessato dal
servizio  dal  30  dicembre  1997,  che  ha  presentato  domanda  per
l'accesso alla pensione di anzianita'  anteriormente  al  3  novembre
1997, puo' accedere al pensionamento dal 1° aprile 1998. 
    Il ricorrente chiede che venga dichiarato, quindi, il suo diritto
ad ottenere il trattamento di quiescenza dal giorno della  cessazione
dal servizio (30 dicembre 1997), con la  conseguente  condanna  delle
amministrazioni resistenti al pagamento dei ratei  pensionistici  non
riscossi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e  marzo  1998,  oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria, previa  dichiarazione  di
incostituzionalita' dell'art. 59, commi  54  e  55,  della  legge  27
dicembre 1997 n. 449 e dell'art. 1 del decreto  interministeriale  30
marzo 1998 per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della  Costituzione,
richiamando la sentenza n. 347/1997 della Corte costituzionale. 
    Alla odierna udienza, questo Giudice ha  sollevato  questione  di
legittimita' costituzionale per i seguenti motivi in 
 
                               Diritto 
 
    Il sig. Vizzi Rocco ha presentato in data 6 giugno  1997  domanda
di dimissioni, accettata con decreto n. prot. 591 del 25 giugno 2007,
cessando dal servizio dal 30 dicembre 1997. 
    Per effetto della normativa  sopravvenuta  (art.  59,  comma  54,
della 1egge n. 449/1997 e  art.  1  del  d.i.  del  30  marzo  1998),
soltanto dal 1°  aprile  1998  il  ricorrente  e'  stato  ammesso  ad
usufruire del trattamento provvisorio di  pensione,  con  conseguente
perdita   dei   ratei   pensionistici    relativi    ai    mesi    di
gennaio-febbraio-marzo 1998. 
    Sicche',  il  ricorrente  solleva   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 59, commi 54 e 55, della legge  27  dicembre
1997 n. 449 e dell'art. 1 del decreto interministeriale 30 marzo 1998
per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. 
    La questione di legittimita' costituzionale sollevata si appalesa
rilevante,  non  potendosi  revocare  in  dubbio  che  ove  le  norme
denunciate si ritenessero  affette  da  incostituzionalita'  dovrebbe
dichiararsi il diritto del ricorrente al conseguimento della pensione
dalla data di cessazione dal servizio e non dalla data del 1°  aprile
1998, siccome stabilito dalle succitate disposizioni. 
    Ed invero, ai sensi  dell'art.  59,  comma  54,  della  legge  n.
449/1997 resta confermata relativamente al  periodo  dal  3  novembre
1997  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  la
sospensione delle previdenti norme di  legge,  di  regolamento  o  di
accordo  collettivo  attributive  del  diritto,  con  decorrenza  nel
periodo sopraindicato,  a  trattamenti  pensionistici  di  anzianita'
anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per  la
cessazione  dal  servizio  in  base  ai  singoli  ordinamenti,  fatta
esclusione per i casi di cui all'art. 7, lettera c), secondo periodo,
e per  i  soggetti  che  risultino  in  possesso  di  una  anzianita'
contributiva pari ad almeno 40 anni. La presente disposizione non  si
applica ai lavoratori per i quali, anteriormente al 3 novembre  1997,
e' intervenuta  l'estinzione  del  rapporto  di  lavoro.  Inoltre,  i
pubblici  dipendenti   che   sono   interessati   dalla   sospensione
dell'accesso al pensionamento  di  anzianita'  anticipato  e  le  cui
dimissioni sono state,  anteriormente  alla  stessa  data,  accettate
dall'amministrazione, possono revocarle e, se e' gia' intervenuto  il
collocamento a riposo, sono riammessi in servizio a domanda. 
    Dispone,   poi,   l'art.   59,   comma   55   che   con   decreto
interministeriale da emanarsi entro il 31 marzo 1998 sono determinati
termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianita' diversi
da quelli c. d. ordinari di cui al comma 8 per i lavoratori che hanno
presentato in data anteriore al 3 novembre  1997  domanda,  accettata
ove previsto dall'amministrazione di appartenenza,  per  accedere  al
pensionamento entro il 1998. 
    In attuazione di tale disposizione normativa  -  per  quello  che
interessa ai fini del presente giudizio - e' stato emanato il decreto
interministeriale del 30 marzo 1998, il cui articolo l stabilisce che
l'accesso medesimo e' consentito al lº aprile  1998  per  i  casi  di
definitiva estinzione del rapporto di lavoro  entro  il  31  dicembre
1997 a condizione  che  a  tale  ultima  data  fossero  possedute  le
prescritte condizioni di accesso al pensionamento (lett. a). 
    Ma,  oltre  che   rilevante,   la   questione   di   legittimita'
costituzionale appare anche non manifestamente infondata. 
    Si ripropone, infatti, per il personale del settore pubblico  che
e' cessato dal servizio prima del 3 novembre  1997  ed  entro  il  31
dicembre 1997, a condizione che a tale ultima data fossero  possedute
le condizioni di accesso al pensionamento  di  anzianita'  anticipato
secondo i rispettivi ordinamenti, la analoga  vicenda  sorta  per  il
personale della scuola del «vuoto» di quattro mesi della  pensione  e
della retribuzione, che e' stato censurato dalla Corte costituzionale
(sentenza   n.   439   del   1994)   con    la    dichiarazione    di
incostituzionalita' dell'articolo 1, commi 1 e 2-quinquies, del  d.l.
19 settembre 1992, n. 384 (convertito, con modificazioni, nella 1egge
14 novembre 1992, n. 438), e, da  ultimo,  con  la  dichiarazione  di
incostituzionalita' dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della 1egge
8 agosto 1995, n. 335,  nella  parte  in  cui  fa  salva  l'efficacia
dell'art. 13, comma 5, lett. b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(sentenza n. 347 del 1997). 
    Non si vuole, anche in  questo  caso,  porre  in  discussione  la
razionalita' intrinseca dell'intervento di «blocco» delle pensioni di
anzianita', ma evidenziare come sia lesivo degli artt. 36 e 38  della
carta costituzionale il differimento del trattamento pensionistico di
quei dipendenti pubblici che venuti a cessare dal servizio  entro  un
certo periodo di tempo si  vedano  procrastinare  l'erogazione  della
pensione, in assenza di retribuzione,  sottraendo  loro  quel  minimo
indispensabile per provvedere ai bisogni essenziali della vita. 
    E' vero che il comma  54  riconosce  ai  dipendenti  pubblici  la
facolta'  di  revocare  la  domanda   di   pensionamento,   ancorche'
accettata, evitando che essi restino privi, allo stesso tempo,  dello
stipendio e della pensione, ma si tratta di facolta' che deve  essere
esercitata entro un  termine  certo  (trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge n. 449/1997) e che, comunque, non  puo'
ritorcersi in danno del beneficiario. 
    Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, Ritiene  questo
Giudice di dover riconoscere come non  manifestamente  infondata,  in
relazione agli artt. 36 e 38  della  Costituzione,  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 59, comma 54,  della  1egge  27
dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui differisce  il  trattamento
pensionistico di anzianita' del personale cessato dal  servizio  dopo
il 3 novembre 1997 ed entro il 31 dicembre  1997,  e  dell'art.  1  -
lett. a) del d.i. del 30 marzo 1998, nella parte in  cui  stabilisce,
per lo stesso personale, il termine del 1° aprile 1998 per  l'accesso
al pensionamento di anzianita'. 
    Il giudizio va, quindi, sospeso e gli atti trasmessi  alla  Corte
costituzionale per la conseguente pronunzia.